Lo Statuto - FISM SIRACUSA | FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE SIRACUSA

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Lo Statuto

Fism Siracusa

IL NUOVO STATUTO DELLA FISM PROVINCIALE


IL PRESENTE STATUTO E’ STATO APPROVATO AD UNANIMITA’
DALLA ASSEMBLEA PROVINCIALE   DELLA   FISM DI SIRACUSA NELLA SEDUTA DEL 22/11/2021
 
 
PREMESSA. Richiamo alle disposizioni dello Statuto Nazionale.

La FISM - Federazione Italiana Scuole Materne, fondata a Roma il 1° marzo 1974, è associazione di categoria ed organismo associativo promozionale e rappresentativo delle scuole dell’infanzia paritarie e dei servizi educativi operanti in Italia, che orientano la loro attività all’educazione integrale della personalità del bambino, in una visione cristiana della persona, del mondo e della vita in una società caratterizzata dalla multiculturalità.
La FISM ha struttura democratica ed opera nelle sue articolazioni nazionale, regionale/interregionale, provinciale/territoriale che concorrono in modo unitario e concorde al perseguimento delle finalità della FISM, ciascuno nell’esercizio del rispettivo ruolo.
La Federazione Provinciale/Territoriale rappresenta le scuole federate e ne tutela gli interessi specifici.
I livelli territoriali della Federazione si dotano di un proprio Statuto e decidono in autonomia il loro ordinamento interno.
Le strutture della articolazione territoriale della FISM devono essere connotate da funzionalità, efficienza, congruità organizzativa, flessibilità e da autosufficienza gestionale.
CAPO I - COSTITUZIONE. DURATA. SEDE
Art. 1 -Costituzione.
La FISM provinciale di Siracusa, ente senza scopo di lucro e apartitica, è stata costituita nel 1974, allo scopo di sostenere le scuole materne (ora scuole dell’infanzia) nella loro missione civile e pastorale al servizio delle comunità locali.
Aderisce alla FISM Nazionale, di cui è articolazione territoriale autonoma, e partecipa alla FISM Regionale della Sicilia, con rappresentanza degli enti no profit che operano nell’intero sistema di istruzione ed educazione da zero a sei anni.
La Federazione, munita di personalità giuridica, in ordine alle finalità del presente statuto, ha la titolarità rappresentativa degli enti no profit che operano nell’intero sistema di istruzione ed educazione da zero a sei anni mediante rapporti, interlocuzioni e confronti con le istituzioni politiche, amministrative, associative, sindacali, civili ed ecclesiastiche, nonché con le altre organizzazioni del settore in cui essa opera.
La durata è illimitata.
La sua sede legale è in Siracusa – Piazza Duomo, 5  (Palazzo Arcivescovile).
Il cambiamento della sede all’interno del Comune non comporta modifica statutaria e può avvenire mediante semplice deliberazione dell’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 2 - Finalità e scopi.
La FISM provinciale di Siracusa, di seguito solo FISM o Federazione, è apartitica, si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale.
La FISM si propone fini di rappresentanza, servizio, coordinamento e tutela degli enti federati.
In particolare:
a.   rappresenta gli enti federati nei rapporti con le istituzioni civili e religiose;
b.   garantisce agli enti federati assistenza giuridica, pedagogica, didattica ed amministrativa;
c.   favorisce la qualificazione e la formazione permanente dei docenti, degli educatori, dei gestori/amministratori e degli operatori della scuola dell’infanzia e dei servizi educativi per l’infanzia mediante iniziative di studio, di aggiornamento e di coordinamento;
d.   promuove l’erogazione di servizi di gestione e di amministrazione, in forma diretta o con altre modalità;
e.   assume adeguate iniziative ai diversi livelli per l’adozione, da parte delle competenti istituzioni, di provvedimenti legislativi e amministrativi per assicurare il giusto riconoscimento “politico” alla funzione pubblica del servizio degli enti federati, della loro autonomia anche con l’erogazione di appropriati finanziamenti;
f.    promuove la costituzione di nuove scuole dell’infanzia e di servizi educativi per l’infanzia, nonché di reti di scuole ed ogni altra forma organizzativa volta ad una migliore gestione delle scuole;
g.   informa e sensibilizza l'opinione pubblica intorno ai problemi e al servizio reso alla comunità dagli enti federati;
h.   promuove, nell’ottica della autonomia, attività di innovazione, sperimentazione e ricerca mediante accordi con le Università ed altre istituzioni culturali.
Inoltre:
a.   favorisce sul territorio forme di coordinamento e di collaborazione tra gli enti federati per la efficiente gestione economica e organizzativa delle scuole e dei servizi socio educativi, per la loro elevata qualità pedagogica e formativa e per la loro originalità valoriale nella vita della comunità, anche attraverso il sostegno formativo degli operatori ai vari livelli;
b.   esprime ed assume la rappresentanza degli enti federati nelle relazioni sindacali territoriali e nei rapporti con le istituzioni pubbliche, le formazioni politiche e le istituzioni civili locali;
c.   promuove la cooperazione scuola/famiglia, con particolare attenzione alla genitorialità consapevole cui va sostenuta la libera scelta educativa.
La FISM, per il raggiungimento dei suoi scopi, può costruire, acquistare, vendere e permutare beni mobili e immobili, compiere tutte le operazioni strumentali al conseguimento dello scopo istituzionale, promuovere e partecipare a soggetti giuridici, nonché assumere ed organizzare tutte le altre iniziative direttamente connesse, accessorie ed integrative alle sue finalità.
La Federazione garantisce agli enti federati l’autonomia statutaria, giuridica, gestionale, economica e patrimoniale, regolamentare ed amministrativa.
Art. 3 - Patrimonio e mezzi finanziari.
Il Patrimonio della Federazione è costituito dal fondo di dotazione iscritto a bilancio, che può essere incrementato con il conferimento di beni mobili e immobili e altre entrate da donazioni, eredità e lasciti, nonché elargizioni e contribuiti specificamente destinati all’incremento del patrimonio.
La Federazione provvede al conseguimento delle sue finalità con le seguenti risorse economiche:
a.   quote associative;
b.   contributi ed elargizioni di enti pubblici e privati finalizzati al sostegno di attività o progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;
c.   contributi da organismi internazionali;
d.   erogazioni liberali da associati e da terzi;
e.   raccolte pubbliche di fondi;
f.    rimborsi derivanti da convenzioni;
g.   entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’ambito di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali;
h.   ogni altra entrata compatibile con le finalità della Federazione.
La Federazione destina eventuali utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.
Art. 4 - L’adesione alla FISM.
Si richiama quanto stabilito dall’art. 24 dello Statuto Nazionale e dall’art. 3 del Regolamento Generale della Federazione.
Gli enti gestori aderiscono alla FISM Nazionale attraverso le FISM Provinciali e/o Territoriali, le quali devono accertare, mediante apposita istruttoria, che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto Nazionale, ed in particolare:
a.   dichiari di riconoscere e di condividere i principi fondativi della FISM;
b.   possegga i requisiti specifici previsti dall’articolo 3 dello Statuto Nazionale;
c.   dichiari esplicitamente di accettare e impegnarsi ad osservare lo Statuto della FISM;
d.   dichiari di accettare quanto prevedono gli Statuti della FISM Provinciale e della FISM Regionale.
La Federazione Provinciale provvede ad approvare l’ammissione del richiedente che la FISM Nazionale iscrive nell’apposito elenco nazionale.
Art. 5 - Ammissione. Diritti e doveri. Controversie. Recesso. Cessazione.
Gli enti che vogliono essere ammessi alla FISM devono presentare domanda alla Federazione Provinciale dichiarando di possedere i requisiti previsti dall’articolo 3, fornire i dati richiesti e dichiarare che, in caso di ammissione, l’ente osserverà lo Statuto e i Regolamenti della FISM provinciale, regionale e nazionale.
Il Consiglio Direttivo decide sull’accoglimento della domanda, dandone comunicazione motivata entro 60 giorni dal ricevimento; in caso di mancata comunicazione entro il termine previsto, la domanda si intende respinta.
L’ente federato è rappresentato dal legale rappresentante pro tempore o da un suo delegato.
Gli enti federati hanno diritto a partecipare alla vita della Federazione, se in regola con i versamenti delle quote associative.
Gli enti federati, inadempienti agli obblighi federali, possono essere sospesi o espulsi dalla Federazione.
La sospensione può essere a tempo determinato o indeterminato quando la mancanza accertata sia di particolare gravità, ma non tale da dar luogo all'espulsione.
L’espulsione viene deliberata quando ricorrano gravissimi, comprovati motivi di ordine morale e disciplinare o si sia dimostrata inefficace un'eventuale sospensione a tempo indeterminato.
I provvedimenti sono deliberati dal Consiglio Direttivo.
La procedura è la seguente:
-          il Presidente della Federazione contesta l’addebito al legale rappresentante dell’ente federato entro 30 giorni dalla data del fatto;
-          l’ente interessato è tenuto a riscontrare perentoriamente le contestazioni entro 15 giorni dalla notifica;
-          il Consiglio Direttivo, svolta l’istruttoria, sentito il legale rappresentante dell’ente interessato, il quale può farsi assistere da persona di fiducia, adotta il provvedimento disciplinare entro 30 giorni dal ricevimento delle sue giustificazioni. Qualora l’ente non eserciti queste possibilità il Consiglio procede ugualmente;
-          qualora il Consiglio Direttivo non adottasse alcun provvedimento entro tale termine, il procedimento disciplinare decade ad ogni effetto.
L’ente interessato, avverso il provvedimento, può proporre ricorso alla Presidenza Nazionale della FISM.
L’ente federato può recedere dalla FISM mediante comunicazione scritta inviata al competente Presidente Provinciale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
Il socio recedente o espulso è tenuto a pagare l’intera quota associativa maturata e non corrisposta, nonché quella relativa all’anno corrente al momento del recesso.
CAPO II - GLI ORGANI
Art. 6 - Gli organi della Federazione.
La Federazione ha i seguenti organi:
a) l’Assemblea dei Federati
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) l’Organo di controllo interno.
Art. 7 - L’Assemblea dei federati. Composizione. Convocazione. Validità.
L’assemblea è composta dai legali rappresentanti pro tempore degli enti federati o da un loro delegato.
Il federato può conferire delega ad altro federato. È ammessa una sola delega.
L’Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo. Può, inoltre, essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo degli associati con l’indicazione dell’argomento da porre in discussione; la convocazione deve avvenire entro due mesi dalla data della richiesta.
Hanno diritto di partecipazione e di voto i federati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
L’Assemblea in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti, con un numero minimo di almeno tre membri.
L’Assemblea nomina il Presidente dell’Assemblea, il Segretario verbalizzante e, ove necessario, gli Scrutatori.
L’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le modalità di convocazione, di partecipazione e di svolgimento delle assemblee sono disciplinate dall’apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale FISM nella sessione straordinaria del 16.10.2020 e richiamato dal presente articolo.
Possono essere previste forme telematiche di convocazione e di svolgimento delle assemblee.
Le elezioni degli organi e l’approvazione delle modifiche dello statuto possono essere svolte mediante un sistema telematico validato che garantisca che non sia possibile risalire al voto espresso dai singoli elettori, che i voti non siano alterabili, né che sia possibile conoscere i risultati parziali a seggi ancora aperti e che non consenta l’identificazione fisica degli elettori
L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno non oltre il mese di maggio.
Art. 8 - Attribuzioni dell’Assemblea.
1. Sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
a.   eleggere il Presidente della Federazione;
b.   eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
c.   eleggere il Revisore Legale o il Collegio dei Revisori;
d.   approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, le norme che regolano l’ elezione del Consiglio Direttivo, del Revisore Legale e della elezione diretta del Presidente della Federazione;
e.   approvare il bilancio di esercizio (o consuntivo) e il bilancio di previsione annuale;
f.    deliberare su altri argomenti che il Consiglio Direttivo intenda sottoporle.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sull’eventuale scioglimento, cessazione od estinzione della Federazione con le maggioranze qualificate previste nel presente statuto.
Art. 9 – Il Consiglio Direttivo. Composizione. Durata.
Il Consiglio Direttivo è composto da nove  membri:
·         il Presidente eletto dall’Assemblea dei Federati;
·         otto membri eletti dall’Assemblea dei Federati, tenendo conto di garantire la rappresentatività delle due Diocesi di Siracusa e di Noto.
Il Presidente convoca il nuovo Consiglio Direttivo per il formale insediamento entro il termine di 15 giorni dalla data dell’assemblea elettiva.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può cooptare in Consiglio fino a tre membri, persone particolarmente esperte nelle tematiche di interesse degli enti federati. I membri cooptati non hanno diritto di voto.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.
La cessazione dalla carica di Consigliere può avvenire per dimissioni, decesso ovvero per altre cause previste dalla legge.
Il consigliere cessato viene surrogato: con altro membro eletto dall’assemblea, se consigliere eletto; con altro membro nominato dal Presidente, se consigliere cooptato.
In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti in carica con diritto di voto del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso, nella sua interezza, s’intende decaduto. Il Presidente uscente, nelle more dell’assemblea per il rinnovo, provvederà alla ordinaria amministrazione della Federazione.
Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo con solo voto consultivo i componenti locali degli organi nazionali e regionali della FISM.
Art. 10 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a.   promuovere, approvare e realizzare le attività istituzionali e approvate all’Assemblea dei Federati;
b.   provvedere alla ordinaria e straordinaria gestione e amministrazione della Federazione;
c.   accettare i nuovi federati;
d.   stabilire la quota associativa annuale;
e.   redigere il bilancio di esercizio (o consuntivo) e il bilancio di previsione annuale da sottoporre alla approvazione della assemblea dei federati;
f.    istituire e nominare componenti di eventuali Commissioni;
g.   nominare e revocare i rappresentanti della Federazione nelle società, associazioni, organismi, sia civili che ecclesiali, nelle quali questa è presente, stabilendo i principi di partecipazione;
h.   approvare il regolamento attuativo dello statuto e il regolamento di svolgimento delle assemblee;
i.     approvare i regolamenti interni della Federazione;
j.    proporre le modifiche dello statuto;
k.   indicare i criteri per la elezione del Consiglio Direttivo, del Revisore Legale e della elezione diretta del Presidente della Federazione, da sottoporre alla Assemblea dei federati.
Art. 11 - Convocazione. Validità delle riunioni.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno su convocazione del Presidente che ne determina la data, il luogo e l’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo può, inoltre, essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei componenti aventi diritto di voto del Consiglio stesso con l’obbligo di indicazione dell’argomento da trattare.
Il Presidente può fare intervenire alle sedute del Consiglio persone che siano utili alla trattazione di argomenti all’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.
Le sedute del Consiglio sono valide quando, in prima convocazione, vi partecipa la metà più uno dei suoi componenti con diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti, con un numero minimo di almeno tre membri. Le proposte messe in votazione si intendono approvate ove raccolgano la maggioranza dei voti dei presenti.
Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.
I Consiglieri che risultino assenti ingiustificati a due convocazioni consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti.
ART. 12 – Il Presidente.
Il Presidente della Federazione è eletto dalla Assemblea dei federati.
Il Presidente è il legale rappresentante pro tempore della Federazione nei confronti dei terzi, delle autorità e in giudizio, ha la responsabilità della politica federativa e ne dirige tutta l'attività.
Spetta al Presidente:
a)   la responsabilità del buon andamento della Federazione, e in relazione a ciò coordina, dirige e controlla tutta l’attività delle Federazione e dei suoi organi; cura le relazioni esterne con istituzioni e organizzazioni civili e ecclesiali;
b)   convocare l’Assemblea dei Federati e il Consiglio Direttivo stabilendo l’ordine del giorno;
c)   curare l’esecuzione delle deliberazioni adottate dall’Assemblea dei Federati e dal Consiglio Direttivo;
d)   dirigere, coordinare e controllare le attività della Federazione, incluso il personale e i collaboratori;
e)   esercitare la sorveglianza sull’andamento dei servizi anche quelli degli enti/organizzazioni partecipati;
f)    assumere, in caso di comprovata necessità e urgenza,  i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva;
g)   provvedere all’osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.
Il Presidente dura in carica quattro anni e non può ricoprire l’incarico per più di tre mandati consecutivi.
Non può essere eletto a tale carica colui che alla data della assemblea elettiva abbia compiuto i 75 anni di età. La maturazione di tale età nel corso del mandato non interrompe l’espletamento della carica.
In caso di cessazione per dimissioni o per altre cause, il Vice Presidente, che lo sostituirà nelle more, convocherà tempestivamente l’Assemblea dei federati per la nuova elezione.
Art. 13- Il Vice Presidente. Il Segretario. Il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, elegge il Vice Presidente della Federazione tra i consiglieri con diritto di voto, il quale coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e lo rappresenta o lo sostituisce in caso di assenza e/o di necessità.
Il Consiglio Direttivo può nominare il Segretario e il Tesoriere della Federazione, funzioni che possono essere assunte anche dalla stessa persona.
Il Segretario svolge attività di verbalizzazione delle sedute degli organi e coadiuva il Presidente nello svolgimento delle funzioni amministrative.
Il Tesoriere cura e controlla la parte economica e redige i bilanci della Federazione.
Art. 14 - Il Consulente Ecclesiastico.
Gli Ordinari delle Diocesi di Siracusa e di Noto indicano ciascuno un sacerdote quale Consulente Ecclesiastico della Federazione, con il compito di adoperarsi affinché negli enti federati vi sia il giusto risalto della visione cristiana dell’intera attività educativa.
Il Consulente Ecclesiastico sollecita e promuove, in collaborazione anche con gli uffici diocesani, l’inclusione e la valorizzazione della scuola dell’infanzia nella pastorale parrocchiale e nelle attività dell’Ufficio diocesano della Scuola e dell’Educazione.
Propone e favorisce iniziative per la formazione religiosa delle docenti e l’educazione cristiana delle famiglie.
Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee con voto consultivo.
Art. 15 - Organo di controllo interno
L’Assemblea degli enti federati nomina l’Organo di Controllo interno della Federazione, collegiale o monocratico, qualora ne ricorrano le condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. sugli enti del terzo settore.
L'organo di controllo interno vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in quanto applicabili.
Il componente o i componenti dell’organo di controllo interno partecipano con diritto di parola e senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Federati.
Art. 16 - Commissioni.
Il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni, o gruppi di lavoro, composte da gestori, da consiglieri  o da persone esterne esperte, con compiti di studio, approfondimento ed elaborazione di progetti, programmi e attività su temi di particolare rilevanza e/o di specifico interesse dei federati.
Il Consiglio Direttivo regolamenta le attività e l’organizzazione delle Commissioni.
Di norma le Commissioni sono coordinate e dirette da un componente il Consiglio Direttivo o da una persona indicata dal Consiglio Direttivo stesso.
Il Consiglio Direttivo assicura che le Commissioni abbiano ogni supporto necessario per il loro buon funzionamento.
Art. 17 - Ordinamento degli uffici e dei servizi della Federazione.
La Federazione, per lo svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi di personale dipendente e di collaboratori.
Il Presidente su proposta del Consiglio Direttivo provvede, con appositi atti, a organizzare gli Uffici e i servizi sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente fa riferimento al CCNL FISM o in subordine ad un contratto collettivo nazionale di lavoro di organizzazioni/enti che svolgono servizi analoghi a quelli svolti dalla Federazione.
CAPO III -BILANCIO. MODIFICHE DELLO STATUTO. SCIOGLIMENTO E CESSAZIONE
Art. 18- Bilancio ed esercizio.
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Il bilancio di esercizio (o consuntivo) viene approvato nei termini di legge.
La contabilità è tenuta secondo le norme civilistiche e fiscali in vigore.
Non è ammessa, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o per statuto.
La quota di adesione alla FISM deve tenere conto delle quote dovute alla FISM Nazionale e alla FISM Regionale (o sovraregionale) e il suo importo deve assicurare l’equilibrio di bilancio della Federazione Provinciale.
Il bilancio della Federazione evidenzierà separatamente le componenti delle attività istituzionali e delle attività commerciali.
Art. 19 - Modifiche statutarie.
Le modifiche del presente statuto, proposte dal Consiglio Direttivo, dovranno essere deliberate dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno due terzi dei federati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 20 - Scioglimento, cessazione, estinzione.
Lo scioglimento, la cessazione e l’estinzione della Federazione sono deliberate dalla assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei federati.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra FISM che opera nella Regione o alla FISM Nazionale, ovvero ad altro ente secondo le norme in materia di enti del terzo settore che abbia finalità di educazione dei bambini.
CAPO IV - DISPOSIZIONI SULLE CARICHE
Art. 21 - Disposizioni circa la responsabilità solidale.
Gli organi dirigenti della Federazione non rispondono delle obbligazioni assunte dagli enti federati.
Art. 22 - Conflitto di interessi, limiti di età e di mandato.
Valgono le disposizioni dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale.
Il limite di età per l’assunzione della carica di Presidente della Federazione è di anni 75 non compiuti al momento dello svolgimento della assemblea elettiva.
Non sono consentiti più di tre (3) mandati consecutivi per qualunque carica federativa.
Art. 23 - Rimborsi ed indennità.
Tutte le cariche negli organi della Federazione sono elettive e a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese sostenute per l’incarico stesso nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo.
Viene fatto richiamo e fatto salvo il comma 2°, art. 30 del vigente statuto nazionale FISM.
CAPO V - NORME FINALI
Art. 24- Rapporti con gli enti federati.
La Federazione non interferisce in alcun modo nella vita degli enti federati che godono di piena autonomia giuridica, economica e patrimoniale.
Tuttavia l’ente federato, su motivata richiesta del legale rappresentante, in presenza di gravi difficoltà gestionali, può richiedere alla Federazione di intervenire con le modalità più idonee per il superamento delle problematicità, e/o anche con la nomina di un “Commissario”. La nomina va regolata tra le parti interessate mediante apposito atto.
Nelle eventuali controversie tra la Federazione Provinciale e gli enti federati o anche tra gli stessi enti federati, le parti possono avvalersi dell’opera della Commissione Nazionale di Garanzia.
Art. 25 – Efficacia del presente statuto.
Il presente statuto entra in vigore dalla data di ratifica della Federazione Nazionale.
Il presente Statuto sostituisce ad ogni effetto quello in vigore; conseguentemente sono abrogate tutte le precedenti norme incompatibili col medesimo.
In attesa della approvazione dei Regolamenti previsti dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, i Regolamenti in vigore.
Art. 26 - Norma di rinvio e veicolo normativo di adeguamento.
Per quanto qui non previsto si applicano le norme civilistiche in materia di organizzazioni ed enti associativi in quanto applicabili.
In presenza delle condizioni di legge la Federazione si doterà del corpus normativo necessario a qualificarsi come Associazione del Terzo settore ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed eventuali modifiche ed integrazioni, per lo svolgimento di attività di interesse generale e di servizio agli Enti federati che abbiano la qualifica di enti del terzo settore, e partecipare eventualmente alla Rete associativa nazionale del Terzo settore promossa dalla FISM Nazionale.
Per il perseguimento dei propri obiettivi, la FISM, se associazione del Terzo settore, potrà inoltre esercitare direttamente le attività di interesse generale di cui alle lettere d), h), i), m) ed u) dell’articolo 5, comma 1, d.lgs. 117/2017 ed eventuali modifiche ed integrazioni.
La Federazione potrà anche svolgere attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 7 del d.lgs. 117/2017, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché attività diverse da quelle di interesse generale purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo 6 del d.lgs. 117/2017, e successive modificazioni ed integrazioni.

   
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