Lo Statuto
Fism Siracusa
IL NUOVO STATUTO DELLA FISM PROVINCIALE
IL PRESENTE STATUTO E’ STATO APPROVATO AD UNANIMITA’
DALLA ASSEMBLEA PROVINCIALE DELLA FISM DI SIRACUSA NELLA SEDUTA DEL 22/11/2021
PREMESSA.
Richiamo
alle disposizioni dello Statuto Nazionale.
La FISM
- Federazione Italiana Scuole Materne, fondata a Roma il 1° marzo 1974, è
associazione di categoria ed organismo associativo promozionale e
rappresentativo delle scuole dell’infanzia paritarie e dei servizi educativi
operanti in Italia, che orientano la loro attività all’educazione integrale
della personalità del bambino, in una visione cristiana della persona, del
mondo e della vita in una società caratterizzata dalla multiculturalità.
La FISM ha struttura democratica ed opera
nelle sue articolazioni nazionale, regionale/interregionale,
provinciale/territoriale che concorrono in modo unitario
e concorde al perseguimento delle finalità della FISM, ciascuno nell’esercizio
del rispettivo ruolo.
La
Federazione Provinciale/Territoriale rappresenta le scuole federate e ne tutela
gli interessi specifici.
I
livelli territoriali della Federazione si dotano di un proprio Statuto e
decidono in autonomia il loro ordinamento interno.
Le
strutture della articolazione territoriale della FISM devono essere connotate
da funzionalità, efficienza, congruità organizzativa, flessibilità e da
autosufficienza gestionale.
CAPO
I - COSTITUZIONE. DURATA. SEDE
Art. 1 -Costituzione.
La
FISM provinciale di Siracusa, ente senza scopo di lucro e apartitica, è stata
costituita nel 1974, allo scopo di sostenere le scuole materne (ora scuole
dell’infanzia) nella loro missione civile e pastorale al servizio delle
comunità locali.
Aderisce
alla FISM Nazionale, di cui è articolazione territoriale autonoma, e partecipa
alla FISM Regionale della Sicilia, con rappresentanza degli enti no profit che
operano nell’intero sistema di istruzione ed educazione da zero a sei anni.
La
Federazione, munita di personalità giuridica, in ordine alle finalità del
presente statuto, ha la titolarità rappresentativa degli enti no profit che
operano nell’intero sistema di istruzione ed educazione da zero a sei anni mediante
rapporti, interlocuzioni e confronti con le istituzioni politiche,
amministrative, associative, sindacali, civili ed ecclesiastiche, nonché
con le altre organizzazioni del settore in cui essa opera.
La
durata è illimitata.
La
sua sede legale è in Siracusa – Piazza Duomo, 5 (Palazzo Arcivescovile).
Il
cambiamento della sede all’interno del Comune non comporta modifica statutaria
e può avvenire mediante semplice deliberazione dell’Assemblea dei soci su
proposta del Consiglio Direttivo.
Art.
2 - Finalità e scopi.
La
FISM provinciale di Siracusa, di seguito solo FISM o Federazione, è apartitica,
si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
mediante lo svolgimento di attività di interesse generale.
La
FISM si propone fini di rappresentanza, servizio, coordinamento e tutela degli
enti federati.
In
particolare:
a. rappresenta gli enti federati nei rapporti con le
istituzioni civili e religiose;
b. garantisce agli enti federati assistenza giuridica,
pedagogica, didattica ed amministrativa;
c. favorisce la qualificazione e la formazione permanente dei
docenti, degli educatori, dei gestori/amministratori e degli operatori della
scuola dell’infanzia e dei servizi educativi per l’infanzia mediante iniziative
di studio, di aggiornamento e di coordinamento;
d. promuove l’erogazione di servizi di gestione e di
amministrazione, in forma diretta o con altre modalità;
e. assume adeguate iniziative ai diversi livelli per
l’adozione, da parte delle competenti istituzioni, di provvedimenti legislativi
e amministrativi per assicurare il giusto riconoscimento “politico” alla
funzione pubblica del servizio degli enti federati, della loro autonomia anche
con l’erogazione di appropriati finanziamenti;
f. promuove la costituzione di nuove scuole dell’infanzia e di
servizi educativi per l’infanzia, nonché di reti di scuole ed ogni altra forma
organizzativa volta ad una migliore gestione delle scuole;
g. informa e sensibilizza l'opinione pubblica intorno ai
problemi e al servizio reso alla comunità dagli enti federati;
h. promuove, nell’ottica della autonomia, attività di
innovazione, sperimentazione e ricerca mediante accordi con le Università ed
altre istituzioni culturali.
Inoltre:
a. favorisce sul territorio forme di coordinamento e di
collaborazione tra gli enti federati per la efficiente gestione economica e
organizzativa delle scuole e dei servizi socio educativi, per la loro elevata
qualità pedagogica e formativa e per la loro originalità valoriale nella vita
della comunità, anche attraverso il sostegno formativo degli operatori ai vari
livelli;
b. esprime ed assume la rappresentanza degli enti federati nelle
relazioni sindacali territoriali e nei rapporti con le istituzioni pubbliche,
le formazioni politiche e le istituzioni civili locali;
c. promuove la cooperazione scuola/famiglia, con particolare
attenzione alla genitorialità consapevole cui va sostenuta la libera scelta
educativa.
La
FISM, per il raggiungimento dei suoi scopi, può costruire, acquistare, vendere
e permutare beni mobili e immobili, compiere tutte le operazioni strumentali al
conseguimento dello scopo istituzionale, promuovere e partecipare a soggetti
giuridici, nonché assumere ed organizzare tutte le altre iniziative
direttamente connesse, accessorie ed integrative alle sue finalità.
La Federazione garantisce agli enti federati l’autonomia
statutaria, giuridica, gestionale, economica e patrimoniale, regolamentare ed
amministrativa.
Art.
3 - Patrimonio e mezzi finanziari.
Il
Patrimonio della Federazione è costituito dal fondo di dotazione iscritto a
bilancio, che può essere incrementato con il conferimento di beni mobili e
immobili e altre entrate da donazioni, eredità e lasciti, nonché elargizioni e
contribuiti specificamente destinati all’incremento del patrimonio.
La
Federazione provvede al conseguimento delle sue finalità con le seguenti
risorse economiche:
a. quote associative;
b. contributi ed elargizioni di enti pubblici e privati
finalizzati al sostegno di attività o progetti realizzati nell’ambito dei fini
statutari;
c. contributi da organismi internazionali;
d. erogazioni liberali da associati e da terzi;
e. raccolte pubbliche di fondi;
f. rimborsi derivanti da convenzioni;
g. entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di
servizi effettuate nell’ambito di attività di natura commerciale e produttiva a
carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali;
h. ogni altra entrata compatibile con le finalità della
Federazione.
La
Federazione destina eventuali utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per
la realizzazione delle attività istituzionali.
Art.
4 - L’adesione alla FISM.
Si richiama quanto stabilito dall’art. 24 dello Statuto
Nazionale e dall’art. 3 del Regolamento Generale della Federazione.
Gli
enti gestori aderiscono alla FISM Nazionale attraverso le FISM Provinciali e/o Territoriali,
le quali devono accertare, mediante apposita istruttoria, che il soggetto richiedente
sia in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto Nazionale, ed in particolare:
a. dichiari di riconoscere e di condividere i principi
fondativi della FISM;
b. possegga i requisiti specifici previsti dall’articolo 3
dello Statuto Nazionale;
c. dichiari esplicitamente di accettare e impegnarsi ad
osservare lo Statuto della FISM;
d. dichiari di accettare quanto prevedono gli Statuti della
FISM Provinciale e della FISM Regionale.
La
Federazione Provinciale provvede ad approvare l’ammissione del richiedente che
la FISM Nazionale iscrive nell’apposito elenco nazionale.
Art.
5 - Ammissione. Diritti e doveri. Controversie. Recesso. Cessazione.
Gli
enti che vogliono essere ammessi alla FISM devono presentare domanda alla
Federazione Provinciale dichiarando di possedere i requisiti previsti
dall’articolo 3, fornire i dati richiesti e dichiarare che, in caso di
ammissione, l’ente osserverà lo Statuto e i Regolamenti della FISM provinciale,
regionale e nazionale.
Il
Consiglio Direttivo decide sull’accoglimento della domanda, dandone
comunicazione motivata entro 60 giorni dal ricevimento; in caso di mancata
comunicazione entro il termine previsto, la domanda si intende respinta.
L’ente
federato è rappresentato dal legale rappresentante pro tempore o da un suo
delegato.
Gli
enti federati hanno diritto a partecipare alla vita della Federazione, se in
regola con i versamenti delle quote associative.
Gli
enti federati, inadempienti agli obblighi federali, possono essere sospesi o
espulsi dalla Federazione.
La sospensione può essere a tempo determinato o
indeterminato quando la mancanza accertata sia di particolare gravità, ma non
tale da dar luogo all'espulsione.
L’espulsione viene deliberata quando ricorrano gravissimi,
comprovati motivi di ordine morale e disciplinare o si sia dimostrata
inefficace un'eventuale sospensione a tempo indeterminato.
I provvedimenti sono deliberati dal Consiglio Direttivo.
La procedura è la seguente:
-
il Presidente della Federazione
contesta l’addebito al legale rappresentante dell’ente federato entro 30 giorni
dalla data del fatto;
-
l’ente interessato è tenuto a
riscontrare perentoriamente le contestazioni entro 15 giorni dalla notifica;
-
il Consiglio Direttivo, svolta
l’istruttoria, sentito il legale rappresentante dell’ente interessato, il quale
può farsi assistere da persona di fiducia, adotta il provvedimento disciplinare
entro 30 giorni dal ricevimento delle sue giustificazioni. Qualora l’ente non
eserciti queste possibilità il Consiglio procede ugualmente;
-
qualora il Consiglio Direttivo non adottasse
alcun provvedimento entro tale termine, il procedimento disciplinare decade ad
ogni effetto.
L’ente interessato, avverso il provvedimento, può proporre
ricorso alla Presidenza Nazionale della FISM.
L’ente
federato può recedere dalla FISM mediante comunicazione scritta inviata al
competente Presidente Provinciale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno
o posta elettronica certificata.
Il
socio recedente o espulso è tenuto a pagare l’intera quota associativa maturata
e non corrisposta, nonché quella relativa all’anno corrente al momento del
recesso.
CAPO
II - GLI ORGANI
Art.
6 - Gli organi della Federazione.
La
Federazione ha i seguenti organi:
a)
l’Assemblea dei Federati
b)
il Consiglio Direttivo
c)
il Presidente
d)
l’Organo di controllo interno.
Art.
7 - L’Assemblea dei federati. Composizione. Convocazione. Validità.
L’assemblea
è composta dai legali rappresentanti pro tempore degli enti federati o da un
loro delegato.
Il
federato può conferire delega ad altro federato. È ammessa una sola delega.
L’Assemblea
è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo. Può,
inoltre, essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo degli
associati con l’indicazione dell’argomento da porre in discussione; la
convocazione deve avvenire entro due mesi dalla data della richiesta.
Hanno
diritto di partecipazione e di voto i federati in regola con il versamento
della quota associativa annuale.
L’Assemblea
in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei componenti aventi
diritto di voto, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei
presenti, con un numero minimo di almeno tre membri.
L’Assemblea
nomina il Presidente dell’Assemblea, il Segretario verbalizzante e, ove
necessario, gli Scrutatori.
L’Assemblea,
sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Le
modalità di convocazione, di partecipazione e di svolgimento delle assemblee
sono disciplinate dall’apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale
FISM nella sessione straordinaria del 16.10.2020 e richiamato dal presente
articolo.
Possono
essere previste forme telematiche di convocazione e di svolgimento delle
assemblee.
Le
elezioni degli organi e l’approvazione delle modifiche dello statuto possono
essere svolte mediante un
sistema telematico validato che garantisca che
non sia possibile risalire al voto espresso dai singoli elettori, che i voti
non siano alterabili, né che sia possibile conoscere i risultati parziali a
seggi ancora aperti e che non consenta l’identificazione fisica degli elettori
L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta
l’anno non oltre il mese di maggio.
Art.
8 - Attribuzioni dell’Assemblea.
1.
Sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
a. eleggere il Presidente della Federazione;
b. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
c. eleggere il Revisore Legale o il Collegio dei Revisori;
d. approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, le norme che
regolano l’ elezione del Consiglio Direttivo, del Revisore Legale e della
elezione diretta del Presidente della Federazione;
e. approvare il bilancio di esercizio (o consuntivo) e il
bilancio di previsione annuale;
f. deliberare su altri argomenti che il Consiglio Direttivo
intenda sottoporle.
L’Assemblea
straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sull’eventuale
scioglimento, cessazione od estinzione della Federazione con le maggioranze
qualificate previste nel presente statuto.
Art.
9 – Il Consiglio Direttivo. Composizione. Durata.
Il
Consiglio Direttivo è composto da nove membri:
·
il Presidente eletto dall’Assemblea dei
Federati;
·
otto membri eletti dall’Assemblea dei
Federati, tenendo conto di garantire la rappresentatività delle due Diocesi di
Siracusa e di Noto.
Il
Presidente convoca il nuovo Consiglio Direttivo per il formale insediamento
entro il termine di 15 giorni dalla data dell’assemblea elettiva.
Il
Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può cooptare in Consiglio fino
a tre membri, persone particolarmente esperte nelle tematiche di interesse
degli enti federati. I membri cooptati non hanno diritto di voto.
I
membri del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili
per non più di tre mandati consecutivi.
La
cessazione dalla carica di Consigliere può avvenire per dimissioni, decesso
ovvero per altre cause previste dalla legge.
Il
consigliere cessato viene surrogato: con altro membro eletto dall’assemblea, se
consigliere eletto; con altro membro nominato dal Presidente, se consigliere cooptato.
In
caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti in carica con
diritto di voto del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso, nella sua
interezza, s’intende decaduto. Il Presidente uscente, nelle more dell’assemblea
per il rinnovo, provvederà alla ordinaria amministrazione della Federazione.
Fanno
parte di diritto del Consiglio Direttivo con solo voto consultivo i componenti
locali degli organi nazionali e regionali della FISM.
Art.
10 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo.
Sono
compiti del Consiglio Direttivo:
a. promuovere, approvare e realizzare le attività istituzionali
e approvate all’Assemblea dei Federati;
b. provvedere alla ordinaria e straordinaria gestione e
amministrazione della Federazione;
c. accettare i nuovi federati;
d. stabilire la quota associativa annuale;
e. redigere il bilancio di esercizio (o consuntivo) e il
bilancio di previsione annuale da sottoporre alla approvazione della assemblea
dei federati;
f. istituire e nominare componenti di eventuali Commissioni;
g. nominare e revocare i rappresentanti della Federazione nelle
società, associazioni, organismi, sia civili che ecclesiali, nelle quali questa
è presente, stabilendo i principi di partecipazione;
h. approvare il regolamento attuativo dello statuto e il
regolamento di svolgimento delle assemblee;
i. approvare i regolamenti interni della Federazione;
j. proporre le modifiche dello statuto;
k. indicare i criteri per la elezione del Consiglio Direttivo,
del Revisore Legale e della elezione diretta del Presidente della Federazione,
da sottoporre alla Assemblea dei federati.
Art.
11 - Convocazione. Validità delle riunioni.
Il
Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno su convocazione del
Presidente che ne determina la data, il luogo e l’ordine del giorno.
Il
Consiglio Direttivo può, inoltre, essere convocato su richiesta di almeno un
terzo dei componenti aventi diritto di voto del Consiglio stesso con l’obbligo
di indicazione dell’argomento da trattare.
Il
Presidente può fare intervenire alle sedute del Consiglio persone che siano utili
alla trattazione di argomenti all’ordine del giorno.
Il
Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.
Le
sedute del Consiglio sono valide quando, in prima convocazione, vi partecipa la
metà più uno dei suoi componenti con diritto di voto; in seconda convocazione è
valida qualunque sia il numero dei presenti, con un numero minimo di almeno tre
membri. Le proposte messe in votazione si intendono approvate ove raccolgano la
maggioranza dei voti dei presenti.
Le
votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.
I
Consiglieri che risultino assenti ingiustificati a due convocazioni consecutive
del Consiglio sono dichiarati decaduti.
ART.
12 – Il Presidente.
Il
Presidente della Federazione è eletto
dalla Assemblea dei federati.
Il Presidente
è il legale rappresentante pro tempore della Federazione nei confronti dei
terzi, delle autorità e in giudizio, ha la responsabilità della politica
federativa e ne dirige tutta l'attività.
Spetta al Presidente:
a) la responsabilità del buon andamento della Federazione, e in
relazione a ciò coordina, dirige e controlla tutta l’attività delle Federazione
e dei suoi organi; cura le relazioni esterne con istituzioni e organizzazioni
civili e ecclesiali;
b) convocare l’Assemblea dei Federati e il Consiglio Direttivo
stabilendo l’ordine del giorno;
c) curare l’esecuzione delle deliberazioni adottate
dall’Assemblea dei Federati e dal Consiglio Direttivo;
d) dirigere, coordinare e controllare le attività della
Federazione, incluso il personale e i collaboratori;
e) esercitare la sorveglianza sull’andamento dei servizi anche
quelli degli enti/organizzazioni partecipati;
f) assumere, in caso
di comprovata necessità e urgenza, i
provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica
alla prima riunione successiva;
g) provvedere all’osservanza
delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.
Il
Presidente dura in carica quattro anni e non può ricoprire l’incarico per più
di tre mandati consecutivi.
Non
può essere eletto a tale carica colui che alla data della assemblea elettiva
abbia compiuto i 75 anni di età. La maturazione di tale età nel corso del
mandato non interrompe l’espletamento della carica.
In
caso di cessazione per dimissioni o per altre cause, il Vice Presidente, che lo
sostituirà nelle more, convocherà tempestivamente l’Assemblea dei federati per
la nuova elezione.
Art.
13- Il Vice Presidente. Il Segretario. Il Tesoriere.
Il
Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, elegge il Vice Presidente
della Federazione tra i consiglieri con diritto di voto, il quale coadiuva il
Presidente in tutte le sue funzioni e lo rappresenta o lo sostituisce in caso
di assenza e/o di necessità.
Il
Consiglio Direttivo può nominare il Segretario e il Tesoriere della Federazione,
funzioni che possono essere assunte anche dalla stessa persona.
Il
Segretario svolge attività di verbalizzazione delle sedute degli organi e
coadiuva il Presidente nello svolgimento delle funzioni amministrative.
Il
Tesoriere cura e controlla la parte economica e redige i bilanci della
Federazione.
Art.
14 - Il Consulente Ecclesiastico.
Gli Ordinari
delle Diocesi di Siracusa e di Noto indicano ciascuno un sacerdote quale Consulente
Ecclesiastico della Federazione, con il compito di adoperarsi affinché negli
enti federati vi sia il giusto risalto della visione cristiana dell’intera
attività educativa.
Il Consulente
Ecclesiastico sollecita e promuove, in collaborazione anche con gli uffici
diocesani, l’inclusione e la valorizzazione della scuola dell’infanzia nella
pastorale parrocchiale e nelle attività dell’Ufficio diocesano della Scuola e
dell’Educazione.
Propone
e favorisce iniziative per la formazione religiosa delle docenti e l’educazione
cristiana delle famiglie.
Partecipa
alle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee con voto consultivo.
Art.
15 - Organo di controllo interno
L’Assemblea degli enti federati nomina
l’Organo di Controllo interno della Federazione, collegiale o monocratico,
qualora ne ricorrano le condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del Decreto
Legislativo 117/2017 e s.m.i. sugli enti del terzo settore.
L'organo
di controllo interno vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle
disposizioni del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, in quanto applicabili.
Il
componente o i componenti dell’organo di controllo interno partecipano con
diritto di parola e senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio
Direttivo e delle Assemblee dei Federati.
Art. 16 - Commissioni.
Il
Consiglio Direttivo può costituire Commissioni, o gruppi di lavoro, composte da
gestori, da consiglieri o da persone
esterne esperte, con compiti di studio, approfondimento ed elaborazione di
progetti, programmi e attività su temi di particolare rilevanza e/o di
specifico interesse dei federati.
Il
Consiglio Direttivo regolamenta le attività e l’organizzazione delle
Commissioni.
Di
norma le Commissioni
sono coordinate e dirette da un componente il Consiglio Direttivo o da una
persona indicata dal Consiglio Direttivo stesso.
Il Consiglio Direttivo assicura che le
Commissioni abbiano ogni supporto necessario per il loro buon funzionamento.
Art.
17 - Ordinamento degli uffici e dei servizi della Federazione.
La
Federazione, per lo svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi di personale
dipendente e di collaboratori.
Il Presidente
su proposta del Consiglio Direttivo provvede, con appositi atti, a organizzare
gli Uffici e i servizi sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed
economicità.
Il
trattamento giuridico ed economico del personale dipendente fa riferimento al
CCNL FISM o in subordine ad un contratto collettivo nazionale di lavoro di
organizzazioni/enti che svolgono servizi analoghi a quelli svolti dalla
Federazione.
CAPO
III -BILANCIO. MODIFICHE DELLO STATUTO. SCIOGLIMENTO E CESSAZIONE
Art.
18- Bilancio ed esercizio.
L’esercizio
finanziario coincide con l’anno solare. Il bilancio di esercizio (o consuntivo)
viene approvato nei termini di legge.
La contabilità è tenuta secondo le norme civilistiche e
fiscali in vigore.
Non
è ammessa, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili e avanzi di
gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o per statuto.
La
quota di adesione alla FISM deve tenere conto delle quote dovute alla FISM
Nazionale e alla FISM Regionale (o sovraregionale) e il suo importo deve
assicurare l’equilibrio di bilancio della Federazione Provinciale.
Il
bilancio della Federazione evidenzierà separatamente le componenti delle
attività istituzionali e delle attività commerciali.
Art.
19 - Modifiche statutarie.
Le
modifiche del presente statuto, proposte dal Consiglio Direttivo, dovranno
essere deliberate dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno due
terzi dei federati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art.
20 - Scioglimento, cessazione, estinzione.
Lo
scioglimento, la cessazione e l’estinzione della Federazione sono deliberate
dalla assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei federati.
In
caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo dopo la
liquidazione, sarà devoluto ad altra FISM che opera nella Regione o alla FISM
Nazionale, ovvero ad altro ente secondo le norme in materia di enti del terzo
settore che abbia finalità di educazione dei bambini.
CAPO
IV - DISPOSIZIONI SULLE CARICHE
Art.
21 - Disposizioni circa la responsabilità solidale.
Gli
organi dirigenti della Federazione non rispondono delle obbligazioni assunte
dagli enti federati.
Art.
22 - Conflitto di interessi, limiti di età e di mandato.
Valgono
le disposizioni dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale.
Il
limite di età per l’assunzione della carica di Presidente della Federazione è
di anni 75 non compiuti al momento dello svolgimento della assemblea elettiva.
Non
sono consentiti più di tre (3) mandati consecutivi per qualunque carica
federativa.
Art.
23 - Rimborsi ed indennità.
Tutte
le cariche negli organi della Federazione sono elettive e a titolo gratuito,
salvo rimborso delle spese sostenute per l’incarico stesso nelle misure
stabilite dal Consiglio Direttivo.
Viene
fatto richiamo e fatto salvo il comma 2°, art. 30 del vigente statuto nazionale
FISM.
CAPO
V - NORME FINALI
Art.
24- Rapporti con gli enti federati.
La
Federazione non interferisce in alcun modo nella vita degli enti federati che
godono di piena autonomia giuridica, economica e patrimoniale.
Tuttavia
l’ente federato, su motivata richiesta del legale rappresentante, in presenza
di gravi difficoltà gestionali, può richiedere alla Federazione di intervenire
con le modalità più idonee per il superamento delle problematicità, e/o anche
con la nomina di un “Commissario”. La nomina va regolata tra le parti
interessate mediante apposito atto.
Nelle
eventuali controversie tra la Federazione Provinciale e gli enti federati o
anche tra gli stessi enti federati, le parti possono avvalersi dell’opera della
Commissione Nazionale di Garanzia.
Art.
25 – Efficacia del presente statuto.
Il
presente statuto entra in vigore dalla data di ratifica della Federazione
Nazionale.
Il
presente Statuto sostituisce ad ogni effetto quello in vigore; conseguentemente
sono abrogate tutte le precedenti norme incompatibili col medesimo.
In
attesa della approvazione dei Regolamenti previsti dal presente Statuto
valgono, in quanto applicabili, i Regolamenti in vigore.
Art.
26 - Norma di rinvio e veicolo normativo di adeguamento.
Per
quanto qui non previsto si applicano le norme civilistiche in materia di
organizzazioni ed enti associativi in quanto applicabili.
In
presenza delle condizioni di legge la Federazione si doterà del corpus normativo
necessario a qualificarsi come Associazione del Terzo settore ai sensi del
d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed eventuali modifiche ed integrazioni, per lo
svolgimento di attività di interesse generale e di servizio agli Enti federati
che abbiano la qualifica di enti del terzo settore, e partecipare eventualmente
alla Rete associativa nazionale del Terzo settore promossa dalla FISM
Nazionale.
Per
il perseguimento dei propri obiettivi, la FISM, se associazione del Terzo
settore, potrà inoltre esercitare direttamente le attività di interesse
generale di cui alle lettere d), h), i), m) ed u) dell’articolo 5, comma 1,
d.lgs. 117/2017 ed eventuali modifiche ed integrazioni.
La
Federazione potrà anche svolgere attività di raccolta fondi in conformità alle
disposizioni di cui all’articolo 7 del d.lgs. 117/2017, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché attività diverse da quelle di interesse
generale purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di
interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui
all’articolo 6 del d.lgs. 117/2017, e successive modificazioni ed integrazioni.